IL CODICE IDENTIFICATIVO E LA BANCA DATI PER STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONI BREVI

 

In attuazione dell’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e al fine di introdurre parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali, Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha pubblicato il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021 con il quale, regolamenta le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

 

LA BANCA DATI E LE INFORMAZIONI RACCOLTE

Il Ministero del Turismo, in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con l’intento di perseguire gli obbiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell’offerta turistica e la riduzione dell’offerta turistica irregolare, affiderà, ad un soggetto esterno selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, la realizzazione di una banca dati, gestita attraverso apposita piattaforma informatica.

I dati, relativi alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, utili ad implementare e alimentare la piattaforma, verranno trasmessi dalle Regioni e dalle Provincie autonome al gestore della piattaforma stessa e saranno utilizzati per generare un codice alfanumerico identificativo della struttura, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione (o Provincia autonoma) e del Comune in cui ubicate. Il codice identificativo regionale, dove adottato, sostituirà il codice identificativo generato dalla banca dati del Ministero.

 

La banca dati raccoglierà le seguenti informazioni:

a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

 

OBBLIGHI E SANZIONI

I titolari delle strutture ricettive, coloro i quali concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici saranno tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla banca dati in ogni comunicazione atta alla promozione e all’offerta dei servizi all’utenza.
il codice deve essere indicato ed esposto in modo da garantire la visibilità dello stesso ed in modo che possa essere facilmente accessibile dall’utenza.

L’inosservanza delle disposizioni comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e’ maggiorata del doppio, come previsto dall’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 al quale si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 198, n. 689

Il decreto, che ha ricevuto parere favorevole dal Garante per la Protezione dei Dati, è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.