La disciplina della responsabilità contabile dopo l’introduzione dell’art. 180 Decreto Rilancio

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Il gestore come responsabile del pagamento

Con l’introduzione dell’Art. 180 del Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020, i gestori delle strutture ricettive divengono responsabili del pagamento. Da questa modifica derivano sostanziali cambiamenti in materia penale, civile ed in termini di riscossione dell’imposta di soggiorno.
In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno e, successivamente, deve trasmetterla al Comune. Il gestore, quindi, non è più visto come sostituto di imposta (almeno in passato la giurisprudenza non lo vedeva come tale) o agente contabile, bensì è unicamente il responsabile del versamento con diritto di rivalsa sui propri ospiti.

Prima dell’introduzione della modifica legislativa, il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all’ente titolare della riscossione.
Oggi, a seguito della modifica apportata, il gestore deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare nel suo comma 3 (“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”).

 

Quali conseguenze per il mancato pagamento

Se prima gli omessi o parziali pagamenti dell’imposta erano riconducibili, secondo l’orientamento prevalente, al reato di peculato (soggetto ad una pena massima di dieci anni e sei mesi di reclusione), con l’introduzione del DL Rilancio, il gestore della struttura ricettiva va dunque incontro a sanzioni di tipo amministrativo. In questo modo, si è proceduto alla depenalizzazione del reato di peculato per il gestore della struttura ricettiva che si appropria indebitamente dell’imposta di soggiorno.
Quindi, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, vengono applicate delle sanzioni di tipo amministrativo – come, ad esempio, il sequestro dei beni mobili, immobili e dei conti correnti bancari o sospensione della licenza della struttura fino a 6 mesi – e tributarie, rapportabili al 30% del dovuto (Art. 13 del decreto legislativo 471/1997).

 

Un nuovo adempimento

Il ruolo del gestore della struttura non rappresenta l’unico cambiamento presentato dal Decreto Rilancio in materia di imposta di soggiorno. Da un punto di vista amministrativo, è stata introdotta anche una sostanziale novità: una nuova dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto del pagamento. L’Art. 180 ai commi 3 e 4 chiarisce però che la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di detta disposizione. Ad oggi, purtroppo, non ci sono chiarimenti in merito e non ci sono sufficienti elementi per dedurre se tale dichiarazione sostituirà per intero il Modello 21 o se si è difronte ad un adempimento diverso ed ulteriore che viene ad aggiungersi.

 

Mancata presentazione della dichiarazione annuale

A riguardo dunque la norma precisa che, nel caso in cui non si procedesse alla presentazione della dichiarazione riepilogativa entro il 30 giugno, si applicherebbe la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
È fondamentale, quindi, che il legislatore intervenga prima del 30 giugno 2021 per chiarire la portata ed i limiti di tale adempimento.

 

E il Modello 21 o Conto di Gestione?

Alla luce di quanto fin qui esposto, non è ancora chiaro se questa nuova dichiarazione annuale vada a sostituire per intero il Modello 21 ( da presentare con cadenza annuale entro il 30 gennaio di ogni anno), o se costituisca un nuovo adempimento che si andrà ad aggiungere alla Rendicontazione per la Corte dei Conti.
Provando ad interpretare le intenzioni della Corte dei Conti in una recentissima sentenza, la n. 273/2020 (Corte dei Conti Toscana) dove due albergatori sono stati condannati al pagamento di una somma accertata per via induttiva in favore del Comune di Firenze per omesso versamento dell’imposta di soggiorno, si evince che “la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso”. Con queste esatte parole la Corte ha precisato quindi che il danno erariale permane, come anche la responsabilità contabile del gestore.

La piena competenza fin qui dichiarata dalla stessa Corte dei Conti lascia presagire che il superamento del Modello 21 sembri essere ancora lontano.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 23/12/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 301 del 20/12/2021 del Decreto Fiscale, inserito in sede di conversione in legge, si disciplina la norma sul soggetto responsabile dell’imposta di soggiorno introdotta dal Decreto Rilancio (art 180 comma 3 DL n 34/2020). La norma, che fa venir meno, in capo all’albergatore la qualifica di incaricato di un pubblico servizio attribuendogli invece la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti della struttura), è stata resa retroattiva dall’articolo 5 – quinquies del Decreto Fiscale , facendo in modo che il delitto di peculato e di appropriazione indebita non possa configurarsi nemmeno per i fatti commessi precedentemente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, ai quali verrà quindi applicato il nuovo illecito amministrativo di natura tributaria.